Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione

Titolo I Princìpi

Art. 1

E' costituita con sede in Pomigliano d'Arco un'Associazione denominata "CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO VOLONTARIATO".

 

L'Associazione non ha limiti di durata,non ha fini di lucro ed è assolutamente apartitica ed aconfessionale,restando estranea ad ogni organizzazione o movimento politico.

 

Titolo II Scopi e finalità

Art. 2

L'Associazione si propone di svolgere attività nell'ambito della Protezione Civile,per tutelare l'integrità della vita,i beni,gli insediamenti e l'ambiente da danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o connessi all'attività dell'uomo,da catastrofi e da altri eventi calamitosi,sul territoro locale,nazionale ed internazionale,e quant'altro riconducibile ai princìpi della Costituzione della Repubblica italiana delle leggi n° 266 del 11/08/1991,n° 225 del 24/02/1992 e di quant'altre in futuro subentreranno in materia.

 

Art. 3

L'Associazione svolge le seguenti attività di Protezione Civile:

  • calamità naturali,all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette a rischi stessi;
  • fare opera di prevenzione con attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'Art. 2,anche sulla base di conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione, e secondo quanto previsto dai piani Comunali,Provinciali,Regionali,Nazionali;
  • prestare soccorso,mediante strutture e mezzi propri e nelle forme e nei modo previsti dalla Legge,nell'ambito di strutture pubbliche e private o con esse convenzionate,attuando interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'Art. 2 ogni forma di prima assistenza;
  • realizzare servizi ed interventi per migliorare condizioni di vita,ambientali,sociali,culturali e sanitarie,per combattere l'emarginazione e favorire l'integrazione sociale,promuovere lo sviluppo del singolo e della comunità locale,di tutelare il patrimonio artistico-culturale,creare un servizio giovanile e un centro studi,ricerche e rilevamento dati;
  • coordinare e formare in modo professionale i volontari attraverso corsi di formazione sviluppati presso organi istituzionali preposti alla Protezione Civile e nella sede dell'Associazione;
  • divulgare con ogni mezzo tutte le conoscenze scientifiche,tecniche ed organizzative acquisite della Protezione Civile attraverso l'opera dei suoi delegati sul territorio nazionale ed internazionale;
  • studiare,elaborare,proporre ed attuare in collaborazione con Comuni,strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile,ed altre associazioni nazionali ed internazionali,piani d'emergenza,soccorsi,evacuazioni,atti ad assicurare una maggiore sicurezza e tempestività d'intervento alle popolazioni colpite da calamità e a salvaguardia dell'ambiente;
  • collaborare con Organizzazioni ed Enti che abbiano scopi ed indirizzi affini e con altre associazioni nazionali ed internazionali,che vogliono istituire un servizio di Volontariato di Protezione Civile comune;
  • intrattenere relazioni con istituzioni scientifiche e centri studi specializzati;partecipare e/o organizzare convegni,seminari,ecc. sulla Protezione Civile;
  • fornire consulenze e collaborazioni agli associati,nell'ambito delle finalità indicate dal presente ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

 

Titolo III Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

 

I soci si distinguono in Soci Fondatori,Soci Ausiliari,Soci Simpatizzanti,Soci Aggregati,Soci Operativi,Soci Sostenitori e Soci Onorari.

 

Tutti saranno elencati in appositi registri divisi per categorie,e lo stesso registro dovrà esseresempre aggiornato.

 

Tutti i soci presteranno la loro opera di volontariato,ciascuno secondo le proprie esigenze personali ma comunque in modo spontaneo e gratuito,senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.L'attivitò di volontariato non pùò essere retribuita in alcun modo,nemmeno dal beneficiario.Al volontario possono essere rimborsate,e soltanto dall'Associazione,le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

 

Soci fondatori

Art. 5

I soci fondatori sono coloro che per primi hanno formato l'Associazione

 

Soci operativi

Art. 6

Sono Soci Ausiliari,Simpatizzanti,Aggregati,Sostenitori,Onorari,Operativi tutti coloro che entreranno a far parte dell'Associazione dopo che questa sia legalmente costituita.L'aspirante socio,compilando un apposito modulo,deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione che,con insindacabile giudizio,ne consentirà o meno l'ammissione.Qualora il giudizio sia positivo,l'aspirante socio sarà inserito tra i Soci Ausiliari per un periodo di almeno tre mesi,in modo da valutarne le capacità e le attiutudini.Successivamente il socio ausiliare sarà inserito,secondo le esigenze dell'Associazione,in uno dei settori operativi di cui è formata la stessa Associazione.La decisione di ammissione a socio spetta al Consiglio Direttivo,dopodichè il nuovo socio avrà i seguenti obblighi:

   a)versare la quota di iscrizione,stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci

   b)versare la quota sociale annua stabilita dall'assemblea dei soci;

   c)partecipare con massimo impegno e serietà alle attività dell'Associazione

 

Spetta al Consiglio Direttivo determinare le modalità di pagamento di cui alla lettera "a" e "b" del presente articolo,previa approvazione dell'Assemblea dei soci.

 

Esclusione dei soci

Art. 7

Il titolo di socio si perde,per recesso,per decadenza,per esclusione.La perdita di tale titolo non dà diritto al rimborso della quota sociale,nè di quota di parte del patrimonio dell'Associazione,ne ad alcun titolo di risarcimento,ne lla restituzione dei beni donati all'Associazione dallo stesso.Il Consiglio Direttivo controlla se ricorrono i motivi di loegittimo recesso,decadenza o esecuzione e provvede di conseguenza.Il recesso,la decadenza e l'esclusione non esentano dal pagamento della quota sociale stabilita.

 

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti,il Consiglio Direttivo può escludere un socio che:

  • non osservi le disposizioni dell'Atto costitutivo,dello Statuto e dei regolamenti interni e delle deliberazione dell'assembea dei soci;
  • non adempia senza giustificazione agli impegni assunti verso l'Associazione;
  • danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
  • si renda indegno per motivi di condanne infamanti;
  • compia atti di insubordinazione;
  • dimostri scarsa attitudine;
  • si assenti ingiustificatamente e prolungatamente;
  • si comporti poco socievolmente e ambiguamente,mirando a guastare l'armonia e la fratellanza all'interno dell'Associazione o cospiri contro l'Associazione
  • sia moroso da più di due anni;
  • si iscriva o frequenti club o associazioni che a giudizio del Consiglio Direttivo perseguano finalità in opposizione o in contrasto con quelle dell'Associazione.

 

Inoltre,nel caso che il socio si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 7 e 8,e perda la qualità di socio,lo stesso è tenuto a restituire il tesserino di riconoscimento che comunque è sempre di proprietà dell'Associazione.

 

Soci sostenitori,simpatizzanti,aggregati.

Art. 9

Sono soci sostenitori,simpatizzanti,aggregati coloro che verseranno una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

 

Agli stessi sarà rilasciata una tessera a scadenza annuale.

 

Soci onorari

Art. 10

Sono soci onorari quei cittadini e singole Autorità che si siano rese benemerite per la loro attività in favore dei volontari e per le finalità perseguite dall'Associazione.Possono essere soci onorari anche Enti,Associazioni,Istituti pubblici e privati,Organizzazioni,Aziende,Enti territoriali.

 

Titolo IV Risorse economiche

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo sviluppo delle attività da:

  • contributi degli aderenti e quote associative;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato,Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività e progetti dell'Associazione;
  • donazioni o lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • contributi di organismi internazionali;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
  • i fondi sono depositati presso l'istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo;
  • ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Segretario.

 

Titolo V Patrimonio

Art. 12

Il patrimonio dell'Associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo in solido con la persona da questi prescelta per la custodia.Il patrimonio sociale non è mai ripartito tra i soci,neanche in caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincolo o pegno,ne essere cedute ad alcuno.Il patrimonio sociale non può essere destinato a finalità diverse da quelle previste dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.Tutti i beni devono risultare intestati all'Associazione ed elencati in apposito registro custodito dal Presidente dell'Associazione,con facoltà dei soci di prenderne visione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto.In caso di scioglimento dell'Associazione,dedotte le spese correnti,la rimanenza del patrimonio sociale dovrà essere devoluta ad un Ente o Associazione che persegua gli stessi scopi,o ad un Ente di beneficenza.Un comitato di tre componenti,il Consiglio Direttivo,deciderà l'assegnazione previa approvazione dell'Assemblea.

 

Titolo VI Organi Sociali

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l'Assemblea dei Presidenti delle Delegazioni esterne;
  • la Giunta dei servizi di emergenza;
  • il Collegio dei probiviri;
  • il Collegio sindacale.

 

L'Assemblea dei soci

Art. 14

  • L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.
  • Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  • La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci,in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindi giorni dal ricevimento della richiesta,che deve comunque essere motivata e sottoscritta da tutti i soci che la richiedono,e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea è valida se sono presenti in proprio o per delega la metà più uno dei soci in regola con le quote sociali.In seconda convocazione,da tenersi anche lo stesso giorno e almeno due ore dopo la prima convocazione,l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo,determina gli orientamenti del programma annuale,secondo lo spirito dell'atto di fondazione,stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.Approva o respinge la richiesta di modifica dello statuto.Discute i programmi e gli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo e ne delibera l'attuazione,ad eccezione di quelli di competenza dell'assemblea straordinaria.Elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo,il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale,il Presidente.

 

Art. 15

L'assemblea straordinaria ha competenze sulle seguenti materie:

  • modifica dello statuto,
  • scioglimento dell'Associazione

 

Composizione del Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto:

  • da un numero di componenti eletti dall'assemblea,variante da un minimo di cinque a un massimo di quindici,esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti,con solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e può essere rieletto.Il Consiglio Direttivo può sostituire per cooptazione i membri che per qualsiasi ragione siano decaduti dalla carica.Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.Il Consiglio Direttivo all'atto della registrazione del seguente Atto Costitutivo e Statuto,si individua nei seguenti nominativi:

Presidente: Modola Giovanni

Responsabile tecnico: Di Falco Vincenzo

Responsabile servizi d'emergenza: De Luca Francesco

Responsabile amministrativo: Cretella Antonio

Responsabile settore giovanile: Di Mauro Tommaso

 

Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 17

Esso è laidamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
  • provvede al coordinamento e all'ordinamento delle attività delle delegazioni esterne;
  • adempie a tutte le funzioni ed esercita tutti poteri demandatigli della legge e del presente Atto Costitutivo e Statuto;
  • determina il programma di lavoro i base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea,promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
  • decide sulla costituzione delle delegazioni esterne o la loro cessazione,nonchè sulla gestione commissariale ove se ne ravvisi la necessità o ne ricorrano gli estremi;
  • sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali,che deciderà a maggioranza di voto;
  • sottopone all'osservazione dell'assemblea;
  • delibera,nell'interesse dell'Associazione,l'utilizzo delle risorse disponibili;
  • compie tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria gestione che comunque rientrino nell'oggetto sociale,fatta eccezione soltanto di quelli che per statuto sono demandati o riservati all'assemblea.

 

Il Presidente

Art. 18

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte alle Autorità,agli Enti e verso terzi,con facoltà di istanze e azioni legali o amministrative a tutela degli interessi dell'Associazione.Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'assemblea e resta in carica tre anni e può essere rieletto.Il presidente convoca a presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'assemblea degli aderenti che sono sempre da lui stesso presiedute.Nelle riunioni del Consiglio Direttivo,nel caso di parità di voti,il voto del Presidente è determinante.Firma e convalida tutti gli atti dell'Associazione e d ha la facoltà,in caso di necessità e di urgenza,di assumere tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Vicepresidente,in sua assenza o in suo impedimento.

 

L'assemblea dei Presidenti delle Sezioni Esterne

Art. 19

L'assemblea dei Presidenti delle Sezioni Esterne viene convocata dal Presidente dell'Associazione, in occasione dell'assemblea dei soci o quando ne ravvisi la necessità.E' organo statutario che serve a rendere operativo il coordinamento e ad attuare nelle Sezioni Esterne le finalità dell'Associazione.Ha finalità organizzative anche ai fini dell'iscrizione dei nuovi soci.

 

La Giunta dei servizi d'emergenza

Art. 20

La Giunta dei servizi d'emergenza coordina,pianifica,organizza e presenzia a tutti i servizi d'emergenza.

Il numero dei componenti dell Giunta dei servizi d'emergenza va a seconda dell'esigenza dell'Associazione e a seconda delle situazioni da effettuare o dei piani di intervento da sviluppare.I componenti vengono nomintai dal Consiglio Direttivo con scadenza prefissata e riproposti di volta in volta a mezza comunicazione scritta.

 

Il Collegio dei Probiviri

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri è composta da tre membri,due supplenti eletti dall'assemblea.Elegge nel suo seno un Presidente.Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti,tra questi e l'organizzazione o i suoi organi,tra i membri degli organi e gli organi stessi.Se consultato dal Consiglio Direttivo esprime pareri anche se indispensabili per le decisioni da adottare,essi non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo stesso.

 

Il Collegio sindacale

Art. 22

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.Elegge nel suo seno un Presidente,il quale può partecipare,con voto consultivo,alle riunioni del Consiglio Direttivo,su invito del Presidente dell'Associazione.Il Collegio sindacale esercitando tutti i poteri e le funzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del Codice Civile,redige le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi che annullamenti riferisce all'assemblea con relazione scritta e firmata e dispribuita a tutti gli aderenti.

 

Validità delle decisioni

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri e il Collegio sindacale deliberano,a maggioranza semplice.Il voto del Presidente è determinante.

 

Consiglio Operativo delle Delegazioni Esterne

Art. 24

Gli iscritti alle Delegazioni Esterne,riuniti in assemblea,eleggono un Consiglio Operativo che rimane in carica dodici mesi.Il Consiglio Operativo rende operative le delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.E',di fatto,l'organo direttivo della Delegazione Esterna ed è presieduto dal Presidente della Delegazione Esterna.Agisce e delibera nell'ambito degli orientamenti dati dall'Associazione.Ha compiti di proselitismo di nuovi soci.Attiva il regolamento interno per l'amministrazione dei fondi disponibili e per il rinnovo delle cariche emanate dal Consiglio Direttivo.E' convocato dal Presidente dell'Associazione o dallo stesso Presidente della Delegazione.Indice l'assemblea generale dei soci della Delegazione esterna.E' responsabile,di fronte al Consiglio Direttivo dell'Associazione e di fronte al Presidente che al rappresenta,del rispetto delle decisioni,degli Statuti e delle delibere dell'Associazione.Il Consiglio Operativo,qualora non rispetti gli orientamenti e le decisioni degli organi statutari,può essere esentato dalle proprie funzioni e sostituito da un commissario.In caso di scioglimento della Delegazione esterna,i beni ed i fondi,dedotte le spese correnti,dovranno essere affidati agli organi dell'Associazione "CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE- Servizio Volontariato" con sede in Pomigliano d'Arco.

 

Denominazione-Stemma

Art. 25

Ogni qualsiasi utilizzo della denominazione dell'Associazione deve essere autorizzato dal Presidente dell'Associazione.Detto vincolo è impegnativo anche per le Delegazioni Esterne.Detto vincolo è esteso anche allo stemma o agli stemmi dell'Associazione che dovesse adottare in seguito.

 

Regolamenti di attuazione

Art. 26

Sulle modalità dell'assemblea generale dei soci,sull'elezione degli organi statutari e sui tempi di attuazione,dipsone il "Regolamento di Attuazione" approvato dall'assemblea.

 

Disposizioni finali

Art. 27

Per quanto non previsto e regolato dall'Atto Costitutivo del presente Statuto e dei regolamenti, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia,foro competente-Tribunale di Napoli.

 

Art. 28

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Atto Costitutivo e Statuto dovrà essere emanato da parte del Consiglio Direttivo il regolamento generale,il quale regolamento non è altro che il riepilogo dei vari regolamenti dei vari settori e servizi.