Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile

L’11 gennaio 2012 si riunisce in seduta straordinaria la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Nell’occasione sarà preso in esame il decreto con cui vengono definite le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su: scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base e attività di formazione.

Il provvedimento a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile sarà emanato d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Con questo decreto si completa il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.

In tal senso le disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2008 non devono essere applicate alle attività del volontariato di protezione civile mediante la faticosa ricerca di somiglianze più o meno difficilmente individuabili - "qualcosa di simile" all’attività di un’azienda, "qualcuno di simile" ad un datore di lavoro, e così via). È, invece, necessario considerare tutto il percorso dispositivo appositamente predisposto.

Questo “percorso della sicurezza” per i volontari di protezione civile si sviluppa a partire da tre capisaldi:

    art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
    decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 2011;
    decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di prossima emanazione, con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni in materia di scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari, di controllo sanitario di base, di formazione.
I primi due provvedimenti sono quindi già in vigore, ed il terzo è in fase di ultimazione.
In questo dossier sono presentati in sintesi i tre capisaldi che disciplinano la sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile. La sintesi è scaricabile come scheda in formato .pdf(28 Kb).